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Criteri di selezione

  • Il Comitato di Sorveglianza, come previsto dall’articolo 110 (par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 1303/2013, ha esaminato ed approvato la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito del Programma Operativo.

    L’Autorità di Gestione, responsabile della gestione del Programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria (art. 125, par. 1), ha elaborato procedure e criteri di selezione che, secondo quanto previsto dallo stesso regolamento, all’articolo 125 (par. 3, lett. a):

    •    garantiscono il contributo delle operazioni per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
    •    sono non discriminatori e trasparenti;
    •    tengono conto dei principi generali di cui agli articoli 7 (Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione) e 8 (Sviluppo sostenibile) del Regolamento 1303/2013.

    Si riportano in allegato:
    •    i criteri di selezione approvati;
    •    un documento che descrive la metodologia ed i criteri generali individuati per garantire che le operazioni siano selezionate in funzione del grado di capacità delle stesse di perseguire i risultati attesi del Programma;
    •    un documento che descrive, come previsto dal par. 4.1 del documento metodologico relativo ai criteri di selezione approvato, la metodologia utilizzata ai fini della individuazione dei soggetti attuatori e della definizione dei criteri di selezione relativi alle strategie regionali di sviluppo territoriale (Città e Aree Interne) previste dal Programma.

    Di seguito i link ai documenti vigenti, in allegato lo storico: