Fondi Europei, proposta di flessibilità straordinaria della Commissione
Gli effetti diretti e indiretti dell'epidemia di COVID-19 continuano ad aumentare in tutti gli Stati membri. La situazione attuale è senza precedenti e richiede l'applicazione di misure eccezionali adattate alla situazione in queste circostanze.
La Commissione Europea ha inviato al Parlamento dell’Unione una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1301/2013 per fornire una flessibilità eccezionale per l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento in risposta all'epidemia di COVID-19.
Si tratta di una misura eccezionale per garantire che tutti gli aiuti dei Fondi possano essere mobilitati per far fronte agli effetti dell'epidemia COVID-19 sulle nostre economie e società.
Lo scopo è quello di dare agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva eccezionale per consentire di rispondere all’emergenza sanitaria, mobilitando i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) non utilizzati.
La proposta regolamentare si aggiunge a quella presentata il 13 marzo in attuazione dell’Iniziativa Coronavirus Response Investment.
Illustrazione dei provvedimenti contenuti nella proposta
• Cofinanziamento al 100%. Possibilità “eccezionale” di richiedere per i programmi della politica di coesione (FESR, FSE) un tasso di cofinanziamento del 100% da applicare unicamente alle domande di pagamento presentate nell’anno contabile che inizia il 1° luglio 2020 e termina il 30 giugno 2021 su uno o più assi prioritari, tenuto conto degli stanziamenti di bilancio e a condizione che vi siano risorse disponibili. L’incremento del tasso di cofinanziamento viene richiesto attraverso un emendamento al programma. Il programma emendato deve essere approvato dalla Commissione secondo la procedura ordinaria (art.30 regolamento di disposizioni comuni o RDC). Per l’anno contabile che inizia il 1° luglio 2021 sono confermati, per le priorità interessate, i tassi di cofinanziamento in uso fino al 30 giugno 2020. Sulla base di una valutazione dell’applicazione della misura, la Commissione può proporre una proroga di questa misura.
• Trasferimento tra fondi. Al fine di rispondere all’emergenza sanitaria, è possibile trasferire le risorse programmabili per l’anno 2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti per la crescita e l’occupazione” tra i fondi FESR e FSE, in deroga alle soglie stabilite dal regolamento (in particolare, all’art. 92.4 RDC che fissa la quota minima relativa al FSE). • Trasferimenti tra categorie di regioni. È possibile trasferire risorse tra categorie di regioni limitatamente alle risorse programmabili per l’anno 2020 e nel rispetto degli obiettivi del Trattato in materia di politica di coesione. Tale previsione eccezionale va in deroga al divieto di trasferimenti tra categorie di regioni (art.93.1 RDC) e quale ampliamento della deroga già prevista nella misura del 3%, per circostanza debitamente giustificate (art. 93.2 RDC). Per entrambe le misure di flessibilità (tra fondi e tra categorie di regioni), è necessario sottoporre ad approvazione della Commissione, secondo la procedura ordinaria, i programmi emendati che sono interessati dai trasferimenti dei fondi. Le risorse FESR utilizzate nell’ambito dell’obiettivo "Cooperazione territoriale europea", le assegnazioni alle regioni ultraperiferiche e il sostegno all’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile e il Fondo di aiuti europei agli indigenti non sono interessate da tali trasferimenti.
• Deroga obblighi di concentrazione tematica. Tenendo conto che la riprogrammazione delle risorse può riguardare solo le risorse disponibili per l’anno 2020, gli Stati membri sono eccezionalmente esonerati dalla necessità di conformarsi alle regole di concentrazione tematica fino alla fine del periodo di programmazione. La deroga vale per tutti i fondi e per le differenti tipologie (art.18 RDC e disposizioni specifiche dei fondi) sia per le riprogrammazioni soggette alla sola notifica (art. 30.5 RDC), sia per quelle da approvare con decisione della Commissione.
• Nessuna modifica Accordo di partenariato. Per ridurre gli oneri amministrativi, gli Accordi di partenariato non devono essere più essere modificati, né per riflettere i precedenti cambiamenti nei programmi operativi, né per introdurre nuovi cambiamenti (in deroga all’art.16 RDC). Conseguentemente, la coerenza dei programmi con gli Accordi di partenariato non sarà verificata.
• Ammissibilità spese per operazioni in risposta alla crisi già completate. L’ammissibilità delle spese che promuovono la capacità di risposta alle crisi nel contesto dell’epidemia COVID-19 è eccezionalmente consentita per le operazioni completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (in deroga all’art. 65.6 RDC). Tali operazioni possono essere ammesse a finanziamento anche prima dell’approvazione della necessaria modifica del programma da parte della Commissione.
• Forza maggiore e disimpegno automatico. Sono previste modalità specifiche per chiedere l’applicazione della clausola di forza maggiore a seguito dell’emergenza COVID-19, quale giustificazione della mancata presentazione delle domande di pagamento. In questo caso, le informazioni da fornire alla Commissione sugli importi per i quali non è stato possibile presentare una domanda di pagamento sono aggregate a livello di priorità per le operazioni con costi ammissibili totali inferiori a 1 milione di euro.
• Posticipo scadenza presentazione RAA 2019. Il termine per la presentazione delle relazioni annuali di attuazione dei Fondi SIE per l’anno 2019 è rinviato al 30 settembre 2020. È rinviata, altresì, la trasmissione della relazione di sintesi della Commissione basata su tali relazioni.
• Strumenti finanziari, valutazione ex ante e business plan. La revisione e l’aggiornamento della valutazione ex ante non è richiesta nel caso di cambiamenti negli strumenti finanziari necessari per affrontare la crisi COVID-19 (in deroga all’art.37.2.d RDC). Nel caso di strumenti finanziari che sostengono il capitale circolante delle PMI, non sono richiesti, come parte dei documenti giustificativi, business plan nuovi o aggiornati o documenti e prove equivalenti per la verifica che il sostegno fornito sia stato utilizzato per lo scopo previsto (in deroga all’art.37.4 RDC). In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, tale sostegno può anche essere fornito dal FEASR nell'ambito delle misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 rilevanti per l'attuazione degli strumenti finanziari. Tali spese ammissibili non possono superare euro 200. 000.
• Semplificazione Audit. L’epidemia COVID-19 rappresenta un caso che le Autorità di Audit possono invocare per giustificare l’uso del campionamento non statistico per i controlli per l’attuale anno contabile, 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.
• Trasferimenti di risorse, deroga utilizzo stanziamenti per lo stesso obiettivo. Ai trasferimenti tra Fondi e tra categorie di regioni non si applica la disposizione di cui all’art.30), lettera f) del regolamento finanziario (Storni a opera della Commissione), che permette tali trasferimenti a condizione che gli stanziamenti siano destinati allo stesso obiettivo conformemente al regolamento istitutivo del fondo interessato o che costituiscano spese di assistenza tecnica.
• Flessibilità in chiusura. Per assicurare il pieno utilizzo dei fondi della coesione e del FEAMP, è prevista una flessibilità del 10% per priorità, per fondo e categoria di regioni ai fini del calcolo del saldo finale riferito all’anno contabile finale (1 luglio 2023 al 30 giugno 2024).
• Imprese in difficoltà. Al fine di garantire la coerenza tra l’approccio adottato nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale epidemia di COVID-19 e nell’ambito del regime de minimis con le disposizioni del regolamento FESR, il regolamento (UE) n. 1301/2013 è modificato, confermando l’esclusione delle imprese in difficoltà, ma con l’aggiunta di alcune deroghe. In particolare, viene sancito che non sono considerate imprese in difficoltà, e quindi possono beneficare del contributo FESR, le imprese che ricevono un sostegno conformemente al Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, nonché quelle che ricevono gli aiuti de minimis secondo i regolamenti EU 1407/2013 (aiuti “de minimis”), EU 1408/2013 (agricoltura) e EU 717/2014 (pesca e acquacoltura).
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