Lettera A
Accordo di partenariato
È un documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione che “definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (Articolo 2, punto 20 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE) https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/accordo-di-partenariato/
Accordo di Programma Quadro
Accordo per la definizione di un programma esecutivo di interventi comuni o funzionalmente collegati, promosso tra Amministrazione Centrale, Regionale o delle Province autonome in attuazione di un’Intesa istituzionale di programma con gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati.
Accountability
È un termine che si riferisce alla funzione di controllo della valutazione, non semplicemente traducibile in italiano se non come "responsabilità (del management) rispetto al programma", "capacità di dare conto dei suoi esiti", "rendicontazione (non solo finanziaria, ma generale, politica)”.
Acquisti Verdi Pubblici
Gli Acquisti Verdi Pubblici (Green Procurement) sono lo strumento utilizzato dalle pubbliche amministrazioni, in Italia e negli altri Paesi europei ed extraeuropei, per acquistare prodotti o servizi più rispettosi dell’ambiente e della salute. Approfondisci: http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso/rassegna-degli-strumenti-di-sostenibilita-per-gli-enti-locali/acquisti-pubblici-verdi
Addizionalità (Principio di)
Principio a cui sottendono i Fondi strutturali e in base al quale, affinché venga assicurato un reale impatto economico, gli stanziamenti non possono sostituirsi agli investimenti pubblici ordinari dello Stato membro ma si vanno ad aggiungere, ad “addizionare” ad essi.
Per la programmazione 2014-2020, l’articolo 95 e l’Allegato X del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE, definiscono e sanciscono le norme dettagliate sul principio di addizionalità.
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile quadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030. Approfondisci: https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
Aiuti di Stato
È l’intervento di un'autorità pubblica (nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto, però, risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti.
Sono vietati, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli aiuti stanziati in modo selettivo da parte degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero tramite risorse statali, che possano ostacolare gli scambi fra i Paesi ovvero ostacolare la concorrenza.
Gli aiuti di Stato possono essere autorizzati se giustificati da obiettivi d'interesse generale: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più svantaggiate, ai servizi d'interesse economico generale, alla promozione delle attività delle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione, all'occupazione e alla cultura. Gli Stati membri dell'UE devono comunicare alla Commissione europea gli aiuti che essi erogano, ad eccezione di alcuni casi specifici.
Ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione Europea ha il compito di esaminare gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'UE, sia pianificati che già operativi, in modo da garantire che essi non ostacolino la libera concorrenza.
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.
Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.
I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.Aggregazioni pubblico-private
Composta da soggetti pubblici e privati con medesimi obiettivi di ricerca e sviluppo. Possono essere promosse da Università e/o enti pubblici di ricerca, hanno spiccata vocazione internazionale, dimostrano interesse per il sistema delle imprese e sono di elevato impatto economico sul territorio (Articolo 14, c. 2 del D.D. 713/Ric del 29 ottobre 2010).
Ammissibilità delle spese
L'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE stabilisce che "l’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi."
Sancisce, inoltre, che "le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022".
La considerazione n. 45 del preambolo del Regolamento (UE) n. 1303/2013 chiarisce che “è necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura di un programma, per garantire che le risorse versate dai fondi SIE, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti ai destinatari finali. Le norme dovrebbero essere abbastanza flessibili da rendere possibile il sostegno a strumenti azionari a vantaggio delle imprese destinatarie e, pertanto, dovrebbero tenere in conto talune caratteristiche specifiche degli strumenti azionari per le imprese, quali le pratiche di mercato in connessione con la concessione di finanziamenti di follow-up nel settore dei fondi di capitale di rischio”.
Approccio territoriale rafforzato
Le nuove politiche di coesione propongono un rafforzato approccio territoriale da promuovere attraverso l’estensione dello sviluppo locale partecipativo, il ricorso ad Investimenti Territoriali Integrati, la conferma dell’importanza dello sviluppo urbano.
Aree interne
Sono aree territoriali “significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità); dispongono di importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e risorse culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere); sono un territorio profondamente diversificato, esito delle dinamiche dei vari e differenziati sistemi naturali e dei peculiari e secolari processi di antropizzazione” (Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governante – Documento tecnico collegato alla bozza di Accordo di Partenariato 2014-2020 trasmessa alla CE il 9 dicembre 2013).
Queste aree sono individuate e classificate in base ad una mappatura nazionale anche se spetta alle Regioni definire nei propri programmi le linee generali delle specifiche strategie d’area, avviando preliminarmente la loro selezione. Nell’ambito della programmazione 2014-2020, sono oggetto di una specifica strategia di intervento (SNAI).
ASEAN
Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, che ha concluso con l’UE un accordo di cooperazione economica e commerciale. Ha sede a Giacarta e ne fanno parte: Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar (ex Birmania), Singapore, Sultanato del Brunei, Thailandia e Vietnam. Papua - Nuova Guinea svolge il ruolo di osservatore all’interno dell’associazione.
Asse prioritario
“Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde [...] a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo” (Articolo 96, c. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE).
Si articola in Linee di Intervento (che fanno riferimento agli obiettivi operativi) e in Azioni (che individuano le operazioni da finanziare).
Assistenza tecnica
È l’attività di supporto tecnico ed operativo all’Autorità di Gestione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), prevista nei programmi cofinanziati, e volta ad assicurare qualità e coerenza alle azioni dei Fondi Strutturali, e di conseguenza maggiore efficacia all’attuazione del QCS. Le azioni preparatorie, la valutazione, il monitoraggio e le azioni di controllo rientrano nelle attività di assistenza tecnica.
Attuazione
L’insieme coordinato di procedure e strumenti connessi alla realizzazione delle singole attività contemplate dai Programmi.
Audit
Attività di controllo, obiettiva e indipendente, finalizzata ad aggiungere valore e a migliorare il funzionamento di un’organizzazione.
Autorità Ambientale
Garantisce l'integrazione ambientale e l'orientamento allo sviluppo sostenibile in tutte le fasi di predisposizione, attuazione e sorveglianza del Programma Operativo. A tal fine collabora con l'Autorità di Gestione e con tutte le strutture interessate nella predisposizione dei documenti di programmazione e nella redazione dei successivi atti attuativi, nonché durante l'intera fase di attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi.
Autorità di Audit (AdA)
“Per ciascun programma operativo, ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo” (Articolo 123, c. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE).
Autorità di Certificazione (AdC)
“Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione […]. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo” (Articolo 123, c. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE).
Autorità di Gestione (AdG)
“Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo” (Articolo 123, c. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE).
Azione
È l’operazione da finanziare. Nel Programma Operativo, l’Azione è parte di una Linea di Intervento che a sua volta è parte di un Asse Prioritario.