Lettera V
Valore aggiunto
Secondo la definizione dell’ISTAT, l'aggregato consente di apprezzare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali. E' la risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive). Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti. Può essere calcolato ai prezzi di base o ai prezzi di mercato. (Sistema europeo dei conti, SEC 95)
Valore BASELINE
Valore della linea di riferimento dell’indicatore fisico. Si tratta del valore iniziale rispetto al quale misurare un indicatore e serve a collocare l’indicatore nel contesto di riferimento del progetto.
Valutazione
L’apprezzamento sistematico e oggettivo su formulazione, realizzazione ed esiti di un progetto, programma o politica che si effettua in corso d’opera o dopo il completamento delle attività previste. Essa si propone di esprimere un giudizio sulla rilevanza e il raggiungimento degli obiettivi, su efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità. Una valutazione dovrebbe fornire informazioni credibili e utili e consentire ai beneficiari e ai donatori l’integrazione degli insegnamenti appresi nei loro processi decisionali.
Per valutazione si intende anche il processo di determinazione del valore e dell’importanza dei possibili effetti indotti da un’attività, politica o programma. Trattasi della formulazione di un giudizio, argomentato tramite procedure di ricerca valutativa nel modo più sistematico possibile, su un intervento di sviluppo pianificato, in fase di realizzazione o già completato.
Valutazione e ricerca valutativa non devono essere confuse con Monitoraggio e Audit.
In alcuni casi la valutazione comporta la definizione di standard appropriati, un esame delle prestazioni rese in rapporto a detti standard, un giudizio sui risultati ottenuti rispetto a quelli originariamente attesi e l’identificazione degli insegnamenti più rilevanti scaturiti dall’esperienza.
Valutazione di programma
Valutazione di un insieme di interventi combinati e destinati al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo a livello globale, di area, di paese, o al raggiungimento di obiettivi di sviluppo settoriale.
Valutazione indipendente
Valutazione realizzata da enti o persone non soggetti a controllo da parte dei responsabili della formulazione e della realizzazione di un intervento di sviluppo. La credibilità di una valutazione dipende in parte dal grado di indipendenza con la quale è stata effettuata. L’indipendenza implica la libertà da influenze politiche e da pressioni degli enti interessati e si caratterizza per un libero accesso alle informazioni e per un’autonomia totale nell’investigazione e nella presentazione dei risultati.
Valutazione intermedia
Valutazione condotta circa alla metà del processo di realizzazione dell’intervento.
VAS - Valutazione Ambientale Strategica
La Valutazione Ambientale Strategica, disciplinata a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE, è finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, promuovere lo sviluppo sostenibile, e assicura che tutti i Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente vengano preliminarmente analizzati dal punto di vista dell’impatto ambientale.
VIA - Valutazione di Impatto Ambientale
La valutazione di impatto ambientale costituisce una procedura tecnico amministrativa volta alla formulazione di un giudizio di ammissibilità sugli effetti che una determinata azione avrà sull’ambiente globale inteso come l’insieme delle attività umane e delle risorse naturali.
La VIA è una procedura in cui sono espresse valutazioni sulla pubblica accettazione dei futuri cambiamenti ambientali dovuti ad un’azione proposta e sul probabile effetto sul futuro benessere della popolazione.
Vincolo di concentrazione o concentrazione tematica
Gli Stati membri sono chiamati a concentrare il sostegno finanziario sugli interventi che “apportano il maggiore valore aggiunto” alla realizzazione della Strategia Europa 2020, in coerenza con le indicazioni del QSC ed in linea con le sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro (Articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE).